Cos'è
La valutazione di incidenza è una procedura introdotta dalla Direttiva Europea 92/43/CEE "Habitat", poi recepita a livello nazionale e anche provinciale, allo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti della rete Natura 2000.
La valutazione di incidenza è uno strumento di prevenzione, basato sul principio di precauzione, che individua, attraverso l'analisi degli impatti diretti (su habitat e specie vegetali ed animali di interesse comunitario) ed indiretti (frammentazione degli ecosistemi di corridoi ecologici), i principali effetti derivanti da interventi, attività, piani o progetti.
La necessità di introdurre questa tipologia di valutazione deriva dalle peculiarità della rete Natura 2000, all'interno della quale ogni singolo Sito fornisce un contributo qualitativo e quantitativo in termini di habitat e specie da tutelare a livello europeo, al fine di garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat e specie.
Sono sottoposti alla procedura:
- tutti i piani, programmi che hanno contenuto di previsione territoriale o settoriale (sono esclusi solo quelli direttamente connessi con la gestione del sito),
- tutti i progetti, interventi e attività che possono avere incidenza significativa.
La valutazione della significatività deve considerare innanzitutto le peculiarità (specie ed habitat presenti) e gli obiettivi e misure di conservazione specifici del sito interessato dall'intervento, ma tenere in debita considerazione anche la funzionalità ecologica della rete nel suo insieme.
La procedura va applicata anche a progetti esterni ai siti, se gli interventi possono comportare incidenze significative all'interno di essi.
Vanno tenuti in debito conto anche gli effetti congiunti: singoli impatti ridotti possono infatti produrre cumulativamente un impatto significativo.
Nuova procedura
(in vigore dal 13 ottobre 2023)
A seguito di un procedimento EU Pilot 6730/14/ENVI nei confronti dello Stato italiano riguardo alla non corretta applicazione di alcune disposizioni della Direttiva “Habitat”, sono state approvate, con Intesa del 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)”.
La citata Intesa prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle linee guida tenendo conto della possibilità di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale/provinciale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali. Con la l.p. n. 6/2022 è stato dunque modificato l’articolo 39 della l.p. n. 11/2007 al fine del recepimento delle Linee guida nazionali e con d.P.P. 14-90/Leg del 1 agosto 2023 e s.m., di modifica del d.P.P. n. 50-157/Leg del 2008, sono state introdotte le relative disposizioni regolamentari.
| La procedura ante 13 ottobre 2023 resta valida solo per i procedimenti già iniziati alla data del 13 ottobre 2023 o per domande di varianti a procedure già iniziate. |
La nuova disciplina si basa su due elementi principali: è assunto che non ci sono interventi di scarsa incidenza e quindi liberi o esclusi dalla valutazione; l’onere di produrre gli elementi per lo screening di incidenza è spostato dal soggetto richiedente alla Pubblica amministrazione, nello specifico al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette.
In particolare le principali innovazioni riguardano:
- abrogazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 dd. 3 agosto 2012, in quanto le Linee guida nazionali non consentono elenchi di interventi liberi e quindi la possibilità di “scontare” autorizzazioni per interventi di scarsa incidenza. Tutti devono essere oggetto di una specifica valutazione;
- la verifica preventiva d’incidenza (ex articolo 16), viene sostituita dallo “screening di incidenza”, in ordine alla sussistenza o meno del requisito di incidenza significativa. Lo “screening” viene inoltre esteso a piani e programmi (P/P), oltre che a progetti, interventi e attività (P/I/A), che interessano siti della rete Natura 2000. Esso rappresenta un primo livello di analisi, da considerare al di fuori dalla procedura di VIncA, che deve portare ad un risultato inequivocabile (positivo o negativo).
Sono quindi presenti delle semplificazioni per l’utente, il quale non deve più presentare alcuno studio di incidenza, ma solamente compilare il “format di screening” di incidenza allegando la documentazione di P/P o di P/I/A. Inoltre il “format di screening” non deve necessariamente essere compilato da un libero professionista abilitato.
Maggiori informazioni nella pagina specifica dello Screening di incidenza; - la possibilità di definire, da parte della Giunta provinciale, le c.d. “condizioni d’obbligo” (C.O.), sulla base delle caratteristiche biogeografiche e specifiche dei siti della rete Natura 2000, da intendersi quali prescrizioni standard con valore di indicazioni atte a mantenere i P/P e i P/I/A al di sotto del livello di significatività dell’incidenza;
- l’introduzione della procedura di “verifica di corrispondenza” per alcune tipologie di progetti o attività, oggetto delle c.d. “prevalutazioni” (come procedura semplificata di “screening di incidenza”). L’art. 39 comma 4 lettera c) della lp 11/2007 introduce inoltre la possibilità che il parere per tali verifiche possa essere rilasciato dal soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo o dell'atto di assenso comunque denominato, per alcune tipologie di P/I/A riportati nell’allegato 1 del regolamento (come previsto dall’art. 16 bis commi 5 e 6 del regolamento);
- la possibilità di definire, da parte della Giunta provinciale, le c.d. “prevalutazioni tecniche” di P/I/A, riferite a specifici siti o a categorie omogenee di siti o a zone, che non presentano incidenze significative sui medesimi siti o zone.
Una metodologia in tre livelli
La metodologia per l’espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:
Livello I: screening di incidenza
Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti. Maggiori informazioni nella pagina specifica dello Screening di incidenza.
Livello II: valutazione di incidenza appropriata
Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.
In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
Livello III: possibilità di deroga alla procedura di valutazione di incidenza, in presenza di determinate condizioni.
Nonostante una valutazione negativa, può essere proposto di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. Sono infatti consentite deroghe a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l’individuazione di idonee misure compensative da adottare.