Cos'è
La realizzazione di nuove costruzioni e la variazione nello stato di fabbricati esistenti, devono essere dichiarate in catasto.
I titolari di diritti reali sui fabbricati che abbiano subito una variazione a seguito di erezione, modifica (ricostruzione ex novo, ampliamenti, fusione, frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, variazioni di porzioni materiali ecc.) o demolizione, sono tenuti a presentare una richiesta di aggiornamento catastale predisposta con software DOCFA ( approfondimenti all'indirizzo https://www.provincia.tn.it/News/Docfa ) da un tecnico abilitato.
Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento:
- manufatti isolati con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati, solo nel caso in cui non costituiscono accessori a servizio di unità immobiliari ordinarie;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale senza copertura stabile;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni, solo nel caso in cui non costituiscono accessori a servizio di unità immobiliari ordinarie;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi, solo nel caso in cui non costituiscono accessori a servizio di unità immobiliari ordinarie;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
La categoria dell'unità immobiliare viene attribuita, sulla base del quadro generale delle categorie.