Cos'è
È un contributo per aver realizzato una tra le seguenti iniziative di cui all’articolo 15, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 21 aprile 2016 n. 4:
1. studi e ricerche in materia sportiva;
2. sperimentazioni e indagini in materia sportiva;
2. convegni per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo;
3. corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo.
Sono ammissibili le spese per:
a) promozione dell’iniziativa
b) materiali e servizi di supporto all’iniziativa
c) preparazione e utilizzo dello spazio destinato all’attività;
d) compensi e rimborsi spese dei relatori, docenti e ricercatori.
Il contributo è concesso nella misura del 30% delle spese sostenute e documentate purché siano pari ad almeno 4.000 euro e la differenza tra le spese e le entrate non superi il 40% delle spese sostenute.
In ogni caso il contributo è concesso nel limite massimo di 2.000 euro.
Il contributo è previsto dall'articolo 15, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016".