Cos'è
È un contributo per l’avvenuta organizzazione occasionale di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale, realizzate in ambito provinciale, con spesa prevista tra 6.000,00 e 25.000 euro.
Le manifestazione devono essere state acconsentite o ricomprese nei calendari delle competenti federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite o gruppi sportivi militari e corpi dello Stato a cui la società sportiva è affiliata.
Sono ammissibili le spese per:
a) promozione dell’iniziativa, pubblicazione e diffusione dei risultati;
b) affitto di impianti o spazi sportivi e loro allestimento, anche all’aperto;
c) prestazioni di arbitri, giudici di gara, personale sanitario e para-sanitario, personale tecnico abilitato, collaboratori occasionali;
d) rimborsi per trasporti, vitto, alloggio connessi all’esercizio della prestazione professionale dei soggetti indicati alla precedente lettera c), tassa di soggiorno esclusa;
e) tasse federali;
f) noleggio di attrezzature, strumentazioni sportive o autoveicoli;
g) servizi di ambulanza, pubblica sicurezza e sicurezza sportiva;
h) ristoro dei partecipanti, nel limite massimo del 20% del costo sostenuto per tale spesa;
i) premi, con il limite massimo di 3.000,00 euro e l’esclusione di quelli in denaro.
Le spese devono essere state sostenute nell’anno di presentazione e nel trimestre antecedente la manifestazione. Qualora la manifestazione ricada su due anni solari, si considera realizzata nell’anno in cui si conclude e sono ammesse spese sostenute nel trimestre antecedente la data di conclusione e nell’anno di conclusione.
Il contributo è concesso nella misura del 15% della spesa ammessa. Può essere aumentato fino al massimo del 10% per le manifestazioni individuate dalla Giunta provinciale che denotano particolare valenza rispetto alle categorie di atleti e/o particolare rilevanza per l’ambito territoriale o storicità, oppure particolare attenzione a favorire la parità di genere e/o la coesione sociale.
Il contributo è previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016".