Contributi per l’acquisto di veicoli per il trasporto di atleti (domanda)

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Informazioni, istruzioni, normativa e modulistica per presentare la domanda di contributo per l’acquisto di autoveicoli per il trasporto degli atleti

Cos'è

È un contributo per l’acquisto da parte di associazioni e società sportive di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti di età non superiore ai 25 anni per gli spostamenti durante la stagione sportiva.

È altresì un contributo per l’acquisto da parte di comitati provinciali, delegazioni o sezioni delle federazioni sportive nazionali di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti della loro rappresentativa sportiva giovanile.

Il contributo per l'acquisto è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa entro il limite massimo di euro 15.000 e tenuto conto delle risorse rese disponibili. L’IVA è rimborsabile nel caso rappresenti un costo.

Il contributo è concesso anche per eventuali allestimenti omologati per il trasporto di atleti disabili, nella misura del 50% della spesa ammessa e comunque entro il limite massimo di 5.000 euro.

Il contributo è previsto dall'articolo 15 bis della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016".

A chi si rivolge

Associazioni e società sportive iscritte al CONI o al CIP e regolarmente affiliate a un comitato provinciali delle federazioni sportive nazionali, a un ente di promozione sportiva o a una disciplina sportiva associata.

Comitati provinciali, delegazioni o sezioni delle federazioni sportive nazionali, riconosciuti dal CONI o dal CIP, aventi sede legale in provincia di Trento.

Chi può fare domanda

La domanda deve essere presentata dal presidente dell'organizzazione.

Copertura geografica

Trentino

Accedere al servizio

La domanda di contributo deve essere presentata sul modello compilabile predisposto dall'amministrazione. Può essere inviata in formato PDF o JPG alla casella di posta certificata serv.turismo@pec.provincia.tn.it, o consegnata a mano all'Ufficio attività sportive.

Cosa serve

Documentazione da presentare

1. Domanda compilata in ogni parte, datata e firmata.
2. Preventivo di spesa del veicolo, comprensivo dei costi di allestimento grafico del marchio territoriale “Trentino” e del rendering della sua posizione sul veicolo, come da indicazioni di Trentino Marketing.
3. Preventivo di spesa per l’allestimento omologato per il trasporto di atleti disabili (qualora previsto).
4. Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016, datata e firmata.
5. Fotocopia di un documento d’identità del richiedente, se la domanda è sottoscritta con firma autografa su documento scansionato e non in presenza del dipendente addetto.

Modulistica

Costi e vincoli

Marca da bollo
16,00 Euro

Esenzione per A.S.D. e S.S.D. senza scopo di lucro

La domanda di contributo deve essere presentate dal 1° al 31 ottobre di ogni anno.

Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo per anno.

Le domande di contributo sono inserite in graduatoria secondo l’ordine cronologico di presentazione e sono finanziate in via prioritaria quelle presentate per la prima volta.

Il beneficiario del contributo si impegna a vincolare l’utilizzo del veicolo esclusivamente a favore dell'organizzazione sportiva e a non alienare il medesimo per un periodo di almeno 5 anni. Si impegna altresì a richiedere al soggetto gestore la concessione in uso del marchio territoriale Trentino al fine di promuoverne la visibilità sul veicolo.

Fasi, tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa

I 30 giorni previsti per la conclusione del procedimento prendono avvio il 1° novembre, giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nel caso sia richiesta della documentazione integrativa, il termine del procedimento rimane sospeso fino al ricevimento della stessa.

Casi particolari

Gli autoveicoli acquistati devono rientrare nelle categorie M1 o M2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed essere omologati per un numero superiore alle 5 persone.

Nel caso di imprese il contributo è concesso nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L.352).

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 07/08/2023 16:37

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